Patente a punti nei cantieri: quando e per chi è obbligatoria
La norma di riferimento per la patente a punti è l’art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs.. 9 aprile 2008, n. 81), riscritto integralmente dal D.L. 19/2024.
A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza.
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
***ATTENZIONE***
A partire da oggi è possibile presentare un'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati nell'articolo 27, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81/2008 (ove richiesti dalla normativa vigente). L'invio di tale autocertificazione dovrà avvenire esclusivamente tramite PEC all'indirizzo dicihiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
L'autocertificazione avrà validità fino al 31 ottobre 2024 e obbliga il richiedente a presentare domanda ufficiale attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la stessa data.
Dal 1° novembre 2024 non sarà più consentito operare in cantiere utilizzando solo l'autocertificazione; sarà necessario aver inoltrato la richiesta di rilascio della Patente a crediti tramite il portale ufficiale.
Si allegano:
- Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024 per presa visione
- Facsimile in formato word per l’autocertificazione
Per ulteriori informazioni: Lorenzo.Pizzetti@labanalysis.it
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Esonero della patente per fornitori, progettisti e imprese con classifica SOA III
Non sono obbligati al possesso della patente a punti:
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Ricordiamo che le Società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato che, su autorizzazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, accertano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie.
Come si chiede la patente a crediti cantieri
La patente a punti è rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa;
- adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti può essere autocertificato. I soggetti che hanno presentato domanda ne danno informativa, entro 5 giorni dal deposito, al RLS e al RLST.
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività in cantiere, salva diversa comunicazione notificata dall’INL.
La patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti. Decorsi dodici mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Nelle slide del Ministero sono, inoltre, riportate le informazioni presenti sul portale, accessibili dai titolari di interesse qualificato (CSE, RL, RLS, P.A., ecc..):
- dati identificativi del titolare della patente;
- dati anagrafici del richiedente;
- data di rilascio e numero;
- punteggio al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- eventuali sospensioni;
- eventuali decurtazioni dei crediti.
L’attribuzione dei crediti a tutte le imprese iscritte alla C.C.I.A.A. impiegate nei cantieri temporanei o mobili, hanno di default 30 crediti al rilascio della patente.
La patente risulterà essere dotata di 30 crediti e consentirà di operare, da subito, nei cantieri. Il limite previsto dalla norma sotto il quale non si potrà lavorare è fissato a 15 crediti fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione, nonché gli effetti dei provvedimenti adottati a seguito di accesso ispettivo.
La dotazione di 30 crediti iniziali potrà essere ulteriormente ampliata fino ad un massimo di 100 in base a 2 criteri: 30 legati alla storicità dell’azienda e 40 attribuibili nel tempo per attività, investimenti e formazione.
In mancanza di provvedimenti con decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti (criterio di storicità dell’azienda).
Decurtazione dei punti
La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi che riguardano i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo. Di seguito si elencano le violazioni per le quali è prevista una maggior decurtazione di punti:
- Decurtazione 20 crediti per: infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto.
- Decurtazione 15 crediti per: infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro
- Decurtazione 10 crediti per: malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto.
I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti INL e INAIL con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale, dell’effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere.
Le sanzioni per mancato possesso della patente o per pochi crediti
Le imprese o lavoratori autonomi, privi di patente o con patente con crediti inferiori a 15 non potranno esercitare la propria attività per lavori in cantieri edili temporanei e mobili e in caso di violazione, saranno soggetti:
- Al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo dei lavori e comunque non inferiori ai 6.000 euro;
- All’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici ex D.L. vo n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.
Informazioni più dettagliate sul servizio saranno comunicate successivamente alla pubblicazione del decreto attuativo e alla messa on-line del portale INL.
Come possiamo esserti utile!
I tecnici di SIL engineering Srl ora LabAnalysis HSE SCIENCE Srl, sono a completa disposizione per fornire supporto alle imprese e lavoratori autonomi per dare seguito agli adempimenti richiesti.
Documenti di riferimento: decreto attuativo; nota ance; DM paetente a crediti.
Per ulteriori informazioni
info@labanalysis.it