Contaminanti Alimentari: nuovo Regolamento (UE) 915/2023
Maggiore attenzione ai contaminanti. È la direzione presa dal nuovo Regolamento (UE) 915/2023 che, a partire dal 25 maggio 2023, sostituirà il precedente Regolamento (CE) 1881/2006. Le nuove disposizioni disciplinano i tenori massimi negli alimenti relativi a micotossine, tossine vegetali, POPs alogenati - come diossine, PCB e sostanze perfluoroalchiliche -, metalli ed altri contaminanti.
Abrogato il Regolamento (CE) 1881/2006
Al fine di migliorare la leggibilità delle disposizioni, che hanno subito nel corso degli anni più di 37 modifiche e 5 rettifiche, la Commissione Europea ha giudicato opportuna l’abrogazione del Regolamento (CE) 1881/2006 a favore del nuovo Regolamento (UE) 915/2023.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’Allegato II sotto riportata.
Allegato II - Tavola di concordanza
Regolamento (CE) 1881/2006 |
Regolamento (UE) 915/2023 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 2, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 3, paragrafi 3 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Allegato I, punti 6.1.3.1, 6.1.3.3 e 6.1.4.1 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
- |
Articolo 9 |
Articolo 8 |
Articolo 10 |
Articolo 9 |
Articolo 11 |
Articolo 10 |
Articolo 12 |
Articolo 11 |
Allegato |
Allegato I |
Allegato II – Tavola di concordanza di cui all’articolo 9 del Reg. (UE) 915/2023
Le novità del Regolamento (UE) 915/2023
Il nuovo regolamento dovrebbe mantenere i tenori massimi del Regolamento (CE) 1881/2006 come fino ad ora modificato. Sono tuttavia state introdotte una serie di novità e modifiche.
- Sono state introdotte le definizioni di alimento, operatore del settore alimentare, immissione sul mercato, consumatore finale, trasformazione, prodotti non trasformati e prodotti trasformati.
- È stato introdotto il divieto di detossificazione, per cui gli alimenti contenenti contaminanti di cui all’Allegato I non possono essere sottoposti a detossificazione mediante trattamenti chimici. Il divieto era precedentemente relativo unicamente ai prodotti alimentari contenenti i contaminanti citati alla sezione II dell’Allegato – ovvero le micotossine.
- È stato recepito il nuovo limite di melammina negli alimenti liquidi per lattanti già introdotto dal Codex Alimentarius.
- Sono state introdotte, all’articolo 7, una serie di deroghe alle norme generali di cui all’articolo 2 per i mercati di Finlandia, Svezia, Lettonia (ed altri Paesi Membri) relativamente ad alcuni prodotti locali e/o tradizionali.
- Sono state introdotte, all’articolo 10, nuove misure transitorie per l’immissione in commercio di alcuni alimenti contenenti alcuni contaminanti:
- Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a k) dell’articolo 10 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
- Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato prima del 1° luglio 2022 possono rimanere sul mercato fino al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi pirrolizidinici di cui all’Allegato I, punto 2.4.
- L’onere della prova della data d’immissione legale dei prodotti sul mercato incombe all’operatore del settore alimentare.
Il Regolamento (UE) 915/2023 entrerà in vigore il 25 maggio 2023. I laboratori e gli esperti di LabAnalysis sono a disposizione dei produttori di alimenti con una vasta gamma di servizi per la corretta gestione del rischio di contaminazione e la relativa quantificazione, nel pieno rispetto delle principali normative e secondo i più elevati standard di qualità.
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