Con la definitiva conversione in legge del D.L. 21 Ottobre 2021 n.146 sono state apportate sostanziali modifiche al Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs.81/08). La riforma ha interessato ben 14 articoli, tra i quali l’art. 37, e ha sostituito l’allegato I, con l’obiettivo evidente di aumentare il livello delle tutele prevenzionistiche.
Per dare attuazione alle nuove disposizioni, la riforma estende i compiti di vigilanza e ispezione, già riconosciuti alle ASL, anche all’Ispettorato nazionale del lavoro. Sono previste altresì nuove e pesanti sanzioni a carico dei datori di lavoro.
I 5 punti fondamentali di interesse della nuova riforma sono così elencabili:
Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotterà un Accordo in cui saranno accorpati, rivisitati e modificati gli Accordi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro in materia di formazione. L'obiettivo è che vengano individuati i contenuti minimi e la durata della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro e siano specificate le modalità di verifica finale di apprendimento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di verifica dell'efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
L’addestramento sarà tracciato tramite un apposito Registro. Si eseguirà un’esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza. Verrà inoltre istituita una Prova pratica per il corretto uso/manipolazione di Attrezzature, Dispositivi e DPI, Macchine e Impianti, Sostanze.
In attesa del nuovo Accordo stato regioni previsto entro il 30 giugno 2022, con il quale saranno definite modalità e contenuti della formazione obbligatoria per datori di lavoro e preposti, la circolare n.1 del 16 febbraio 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce alcuni dubbi fornendo indicazioni in merito a:
È fatto obbligo al datore di lavoro e al dirigente di individuare la figura del Preposto per attività di vigilanza. I doveri ssaranno quelli di sovraintendere e di vigilare su obblighi di legge e sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi. Inoltre, qualora il Preposto rilevi comportamenti non conformi, è obbligato ad intervenire e, se sussistono le condizioni, ad interrompere l’attività (è sempre obbligato ad interrompere in caso siano rilevate deficienze in mezzi e attrezzature).
Nelle attività in appalto è fatto obbligo di indicare al committente il personale individuato come Preposto.
Si sottolinea che per la figura del Preposto è possibile definire un corrispettivo economico, stando allo specifico contratto collettivo nazionale di riferimento.
Oltre all'azienda sanitaria locale del territorio, anche l’Ispettorato del lavoro è incaricato del compito di vigilare sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza. Viene inoltre stabilito che ASL e Ispettorato promuovono e coordinano sul piano operativo l’attività di vigilanza a livello provinciale.
Si verifica la sospensione dell’attività nei seguenti ambiti di applicazione:
Al momento di un accertamento e in caso di riscontro di un lavoratore irregolare, egli sarà allontanato nell’immediato e la retribuzione sarà corrisposta integralmente.
Nel caso in cui il 10% dei lavoratori presenti al momento dell’accertamento risulta irregolare, si procede con la sospensione anche se la posizione viene regolarizzata durante il controllo stesso.
Si sottolinea che i Soci e i Coadiuvanti familiari non sono considerati irregolari.
Situazione delle Microimprese: il provvedimento è escluso se il lavoratore è l’unico ad essere occupato.
Inoltre, si sottolinea che l’attività sarà soggetta a sospensione nel caso in cui siano accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, individuate tassativamente nell’Allegato I. Il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà quindi sufficiente l’accertamento di anche solo una delle violazioni contenute nel citato Allegato I per consentire l’adozione del provvedimento.
Si prevede l’istituzione del repertorio degli Organismi Paritetici, con specifica definizione dei criteri identificativi, considerando preventivamente le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza.
Il nuovo art. 51, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che gli organismi paritetici devono comunicare annualmente, contestualmente all’Ispettorato del Lavoro e all’INAIL, i dati relativi a:
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