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Le novità del D.L. 21 Ottobre 2021 n. 146

Con la definitiva conversione in legge del D.L. 21 Ottobre 2021 n.146 sono state apportate sostanziali modifiche al Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs.81/08). La riforma ha interessato ben 14 articoli, tra i quali l’art. 37, e ha sostituito l’allegato I, con l’obiettivo evidente di aumentare il livello delle tutele prevenzionistiche.

Per dare attuazione alle nuove disposizioni, la riforma estende i compiti di vigilanza e ispezione, già riconosciuti alle ASL, anche all’Ispettorato nazionale del lavoro. Sono previste altresì nuove e pesanti sanzioni a carico dei datori di lavoro.

I 5 punti fondamentali di interesse della nuova riforma sono così elencabili:

  • implementazione delle attività formative e addestramento
  • funzioni e responsabilità dei preposti e l’obbligo di nomina da parte del Datore di lavoro
  • estensione dei compiti di vigilanza e ispezione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (già riconosciuti alle ASL) all’ispettorato nazionale del lavoro
  • riformulazione del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • rilancio del ruolo degli organismi paritetici

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotterà un Accordo in cui saranno accorpati, rivisitati e modificati gli Accordi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro in materia di formazione. L'obiettivo è che vengano individuati i contenuti minimi e la durata della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro e siano specificate le modalità di verifica finale di apprendimento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di verifica dell'efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

  • Preposto: l’aggiornamento della formazione deve essere almeno biennale e le attività formative saranno svolte unicamente in presenza; inoltre, l’aggiornamento va sempre eseguito in caso di evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi
  • Datore di Lavoro: anche per il DL è obbligatorio eseguire una formazione adeguata e specifica. Seguirà un aggiornamento periodico, come da Accordo Stato Regioni

L’addestramento sarà tracciato tramite un apposito Registro. Si eseguirà un’esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza. Verrà inoltre istituita una Prova pratica per il corretto uso/manipolazione di Attrezzature, Dispositivi e DPI, Macchine e Impianti, Sostanze.

In attesa del nuovo Accordo stato regioni previsto entro il 30 giugno 2022, con il quale saranno definite modalità e contenuti della formazione obbligatoria per datori di lavoro e preposti, la circolare n.1 del 16 febbraio 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce alcuni dubbi fornendo indicazioni in merito a:

  • obblighi formativi del datore di lavoro
  • obblighi formativi di dirigenti e preposti
  • obblighi di addestramento

PREPOSTI: FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

È fatto obbligo al datore di lavoro e al dirigente di individuare la figura del Preposto per attività di vigilanza. I doveri ssaranno quelli di sovraintendere e di vigilare su obblighi di legge e sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi. Inoltre, qualora il Preposto rilevi comportamenti non conformi, è obbligato ad intervenire e, se sussistono le condizioni, ad interrompere l’attività (è sempre obbligato ad interrompere in caso siano rilevate deficienze in mezzi e attrezzature).

Nelle attività in appalto è fatto obbligo di indicare al committente il personale individuato come Preposto.

Si sottolinea che per la figura del Preposto è possibile definire un corrispettivo economico, stando allo specifico contratto collettivo nazionale di riferimento.

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Oltre all'azienda sanitaria locale del territorio, anche l’Ispettorato del lavoro è incaricato del compito di vigilare sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza. Viene inoltre stabilito che ASL e Ispettorato promuovono e coordinano sul piano operativo l’attività di vigilanza a livello provinciale.

SOSPENSIONE DELL’IMPRESA

Si verifica la sospensione dell’attività nei seguenti ambiti di applicazione:

TUTELA SALUTE E SICUREZZA

  • Ogni qualvolta sia presente una grave violazione (non è più necessaria la reiterazione)
  • Rischi di carattere generale, tra cui: mancata elaborazione DVR, mancata costituzione del servizio prevenzione e protezione, rimozione e/o modifica dei dispositivi di sicurezza, mancata formazione e addestramento, mancata elaborazione piano emergenza ed evacuazione
  • Rischi specifici, quali:
    • rischio caduta dall'alto: in caso di mancanza protezioni e fornitura dei DPI
    • rischio amianto: per mancata notifica all’organo di vigilanza
    • rischio seppellimento: per mancata installazione delle armature di sostegno
    • rischio elettrocuzione: in caso di presenza conduttori nuovi, per assenza di disposizioni organizzative e Procedurali o mancanza di protezioni

CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE

Al momento di un accertamento e in caso di riscontro di un lavoratore irregolare, egli sarà allontanato nell’immediato e la retribuzione sarà corrisposta integralmente.

Nel caso in cui il 10% dei lavoratori presenti al momento dell’accertamento risulta irregolare, si procede con la sospensione anche se la posizione viene regolarizzata durante il controllo stesso.

Si sottolinea che i Soci e i Coadiuvanti familiari non sono considerati irregolari.

Situazione delle Microimprese: il provvedimento è escluso se il lavoratore è l’unico ad essere occupato.

Inoltre, si sottolinea che l’attività sarà soggetta a sospensione nel caso in cui siano accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, individuate tassativamente nell’Allegato I. Il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà quindi sufficiente l’accertamento di anche solo una delle violazioni contenute nel citato Allegato I per consentire l’adozione del provvedimento.

ORGANISMI PARITETICI

Si prevede l’istituzione del repertorio degli Organismi Paritetici, con specifica definizione dei criteri identificativi, considerando preventivamente le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza.

Il nuovo art. 51, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che gli organismi paritetici devono comunicare annualmente, contestualmente all’Ispettorato del Lavoro e all’INAIL, i dati relativi a:

  • imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
  • rilascio delle asseverazioni di adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione

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