Regolamento (UE) 923/2023: nuove restrizioni sul piombo in PVC
Novità per il Regolamento REACH in merito al piombo ed ai suoi composti nel polivinilcloruro (PVC). È stato infatti pubblicato l'8 maggio 2023 il Regolamento (UE) 923/2023 che modifica ed integra la voce 63 dell'Allegato XVII "piombo e suoi composti".
La nuova restrizione si applicherà dal 29 novembre 2024, ma attraverso alcune deroghe potranno essere previsti periodi di transizione più lunghi.
Perché il piombo viene usato nella produzione del PVC?
Il piombo viene storicamente utilizzato nella fabbricazione del PVC, ovvero del polivinilcloruro, come stabilizzante utile al conferimento di particolari proprietà. L’aggiunta permette di prevenire la degradazione del materiale sia durante la compoundizzazione che durante la produzione di articoli. Il piombo risulta estremamente efficace nel migliorare le proprietà termiche e meccaniche del PVC, come la resistenza al calore, la resistenza alla luce e la durabilità.
Le restrizioni sul piombo nel PVC
Inserito nella lista delle SVHC (Substances of Very High Concern) dall'Unione Europea fin dal 2008, il piombo è citato in numerosi quadri normativi a causa delle sue caratteristiche di pericolosità anche a basse concentrazioni.
Diverse fonti evidenziano infatti l'incidenza del piombo sullo sviluppo nervoso, oltre a causare malattie renali e ad interferire con la corretta pressione sanguigna. Il piombo tende inoltre al bioaccumulo, avendo un'emivita di circa 30 giorni nel sangue e 30 anni nelle ossa.
Gli articoli in PVC contenenti piombo, soprattutto i materiali da costruzione, hanno lunga vita utile; al loro termine, in fase di riciclo, reintroducono nell’ambiente il metallo pesante, che può inquinare falde acquifere ed alimenti e, più in generale, rappresentare nuove fonti d’esposizione per l’uomo.
Per questi motivi l’Unione Europea ha gradualmente cercato di ridurre il suo uso nelle fasi di processo, arrivando a proporre di limitarne la presenza fino allo 0,1% in peso del materiale in PVC attraverso un fascicolo presentato dall’ECHA (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche). Considerato che i composti del piombo come stabilizzanti in fase di compoundizzazione non sono efficaci in concentrazioni inferiori allo 0,5% circa, il limite avrebbe dovuto garantire la fine dell’utilizzo degli stessi nei processi di fabbricazione di PVC.
La presenza di deroghe per casi singoli casi complessi, la mancanza di efficaci sistemi di tracciamento e tecnologie di riciclaggio e, più in generale, la necessità di conseguire un giusto equilibrio tra i benefici generali a lungo termine derivanti dall’uso circolare di tali materiali e le preoccupazioni generali per la salute connesse a tale operato, hanno comportato un lungo ed intenso periodo di confronto, culminato con la presente modifica all’Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006.
I nuovi limiti dell'allegato XVII per il piombo e i suoi composti nel PVC
Il nuovo Regolamento (UE) 923/2023 modifica di fatto l’Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 ed impatta in maniera significativa sui tempi di adeguamento ai limiti proposti e discussioni in sede europea in questi anni. È da specificare che il Regolamento (CE) 1907/2006 viene progressivamente modificato ed aggiornato in modo da mantenere l’idoneo allineamento con le competenze progressivamente acquisite, sviluppate e discusse dalla comunità scientifica.
Particolare attenzione è riservata alle deroghe come riportato nel nuovo Allegato.
Vale il seguente schema esplicativo:
Cosa viene impattato |
Articoli fabbricati a partire da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) |
Limite di Piombo (Pb) |
<0,1% in peso del materiale in PVC |
Deroghe |
|
Data di entrata in vigore |
24 novembre 2024 |
Il Regolamento (UE) 923/2023 si applicherà dunque dal 24 novembre 2023.
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