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Regolamento (UE) 923/2023: nuove restrizioni sul piombo in PVC

Novità per il Regolamento REACH in merito al piombo ed ai suoi composti nel polivinilcloruro (PVC). È stato infatti pubblicato l'8 maggio 2023 il Regolamento (UE) 923/2023 che modifica ed integra la voce 63 dell'Allegato XVII "piombo e suoi composti".

La nuova restrizione si applicherà dal 29 novembre 2024, ma attraverso alcune deroghe potranno essere previsti periodi di transizione più lunghi.

Perché il piombo viene usato nella produzione del PVC?

Il piombo viene storicamente utilizzato nella fabbricazione del PVC, ovvero del polivinilcloruro, come stabilizzante utile al conferimento di particolari proprietà. L’aggiunta permette di prevenire la degradazione del materiale sia durante la compoundizzazione che durante la produzione di articoli. Il piombo risulta estremamente efficace nel migliorare le proprietà termiche e meccaniche del PVC, come la resistenza al calore, la resistenza alla luce e la durabilità.

Le restrizioni sul piombo nel PVC

Inserito nella lista delle SVHC (Substances of Very High Concern) dall'Unione Europea fin dal 2008, il piombo è citato in numerosi quadri normativi a causa delle sue caratteristiche di pericolosità anche a basse concentrazioni.

Diverse fonti evidenziano infatti l'incidenza del piombo sullo sviluppo nervoso, oltre a causare malattie renali e ad interferire con la corretta pressione sanguigna. Il piombo tende inoltre al bioaccumulo, avendo un'emivita di circa 30 giorni nel sangue e 30 anni nelle ossa.

Gli articoli in PVC contenenti piombo, soprattutto i materiali da costruzione, hanno lunga vita utile; al loro termine, in fase di riciclo, reintroducono nell’ambiente il metallo pesante, che può inquinare falde acquifere ed alimenti e, più in generale, rappresentare nuove fonti d’esposizione per l’uomo.

Per questi motivi l’Unione Europea ha gradualmente cercato di ridurre il suo uso nelle fasi di processo, arrivando a proporre di limitarne la presenza fino allo 0,1% in peso del materiale in PVC attraverso un fascicolo presentato dall’ECHA (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche). Considerato che i composti del piombo come stabilizzanti in fase di compoundizzazione non sono efficaci in concentrazioni inferiori allo 0,5% circa, il limite avrebbe dovuto garantire la fine dell’utilizzo degli stessi nei processi di fabbricazione di PVC.

La presenza di deroghe per casi singoli casi complessi, la mancanza di efficaci sistemi di tracciamento e tecnologie di riciclaggio e, più in generale, la necessità di conseguire un giusto equilibrio tra i benefici generali a lungo termine derivanti dall’uso circolare di tali materiali e le preoccupazioni generali per la salute connesse a tale operato, hanno comportato un lungo ed intenso periodo di confronto, culminato con la presente modifica all’Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006.

I nuovi limiti dell'allegato XVII per il piombo e i suoi composti nel PVC

Il nuovo Regolamento (UE) 923/2023 modifica di fatto l’Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 ed impatta in maniera significativa sui tempi di adeguamento ai limiti proposti e discussioni in sede europea in questi anni. È da specificare che il Regolamento (CE) 1907/2006 viene progressivamente modificato ed aggiornato in modo da mantenere l’idoneo allineamento con le competenze progressivamente acquisite, sviluppate e discusse dalla comunità scientifica.

Particolare attenzione è riservata alle deroghe come riportato nel nuovo Allegato.

Vale il seguente schema esplicativo:

Cosa viene impattato

Articoli fabbricati a partire da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC)

Limite di Piombo (Pb)

<0,1% in peso del materiale in PVC

Deroghe

  1. Articoli impattati dalla legislazione esistente:
    1. articoli coperti dal paragrafo 1, in conformità con i paragrafi da 2 a 5, e dal paragrafo 7, in conformità con i paragrafi 8 e 10 della voce 63 dell’Allegato XVII del Regolamento REACH
    2. materiali a contatto con gli alimenti coperti dal Regolamento (CE) 1935/2004
    3. apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui alla Direttiva RoHS UE/65/2011
    4. imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui alla Direttiva 94/62/CE
    5. giocattoli di cui alla Direttiva 2009/48/CE
  2. Separatori in PVC-silice nelle batterie al piombo fino al 28 maggio 2033
  3. Articoli in PVC flessibile recuperato fino al 28 maggio 2025
  4.  
    1. i seguenti articoli contenenti PVC rigido recuperato che contengono piombo inferiore all’1,5% in peso del PVC rigido recuperato fino al 28 maggio 2033:
      1. profili e lastre per applicazioni esterne in edifici e opere di ingegneria civile, esclusi ponti e terrazze
      2. profili e lastre per terrazze e ponti, a condizione che il PVC recuperato sia utilizzato in uno strato intermedio e sia interamente ricoperto da uno strato di PVC o di altro materiale il cui contenuto di piombo sia inferiore allo 0,1% in peso
      3. profili e lastre da utilizzare in spazi o vuoti nascosti di edifici e opere di ingegneria civile (quando sono inaccessibili durante il normale utilizzo, esclusa la manutenzione)
      4. profili e lastre per applicazioni in edifici interni, a condizione che l’intera superficie del profilo o della lastra che si affaccia sulle aree occupate di un edificio dopo l’installazione sia prodotta utilizzando PVC o altro materiale per il quale la concentrazione di piombo sia inferiore allo 0,1% in peso
      5. tubi multistrato (esclusi i tubi per acqua potabile), a condizione che il PVC recuperato sia utilizzato in uno strato intermedio e sia interamente ricoperto da uno strato di PVC o altro materiale la cui concentrazione di piombo sia inferiore allo 0,1% in peso
      6. raccordi, esclusi i raccordi per tubi per acqua potabile
    2. a partire dal 28 maggio 2026 il PVC rigido recuperato dalle categorie di articoli di cui ai punti da a. a d. potrà essere utilizzato solo per la produzione di nuovi articoli di una qualsiasi di queste categorie
    3. i fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato con una concentrazione in piombo pari o superiore allo 0,1% in peso del materiale PVC devono garantire, prima di immettere tali articoli sul mercato, che essi siano contrassegnati in modo visibile, leggibile ed indelebile con la dicitura “contiene >= 0,1% di piombo”
    4. i fornitori di articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato devono presentare alle autorità nazionali di controllo, su richiesta, prove documentali a sostegno delle affermazioni sull’origine recuperata del PVC contenuto in tali articoli

Data di entrata in vigore

24 novembre 2024

Il Regolamento (UE) 923/2023 si applicherà dunque dal 24 novembre 2023.

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