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Emissioni odorigene: norme, parametri e metodi di campionamento

Le emissioni odorigene, principalmente legate ad attività agricole e industriali, rappresentano un problema serio che coinvolge molte persone, ma che è stato sottoposto ad intervento normativo solo in tempi recenti. Il nuovo art. 272-bis, infatti, introduce il tema delle emissioni moleste senza fissare limiti emissivi, ma consentendo agli Enti e agli apparati regionali di stabilire valori limite in fase di autorizzazioni, procedure e criteri di contenimento e localizzazione.

Quando le emissioni odorigene diventano molestie olfattive?

La natura della percezione dell'olfatto, estremamente labile e soggettiva, non permette di stabilire con certezza che odori percepibili e percepiti possano essere considerati molestia olfattiva. La molestia olfattiva può essere definita come la presenza di un “odore” che altera lo stato di benessere di una persona e, nei casi più gravi, può causare malessere e disturbi. Tale definizione è associata all'idoneità a produrre effetti negativi a seguito di un'esposizione per un periodo tipicamente esteso e ripetuto nel tempo.

Per questi motivi, gli effetti negativi generati dall’esposizione ad un’emissione odorigena considerata come molesta deve ricollegarsi ai seguenti fattori:

  • la sorgente emissiva attraverso cui l'emissione odorigena viene introdotta nell'atmosfera
  • il percorso di dispersione o di diluizione dell'emissione odorigena nell'atmosfera, proporzionale alla distanza rispetto al recettore
  • la presenza di recettori che manifestino gli effetti negativi dell'esposizione odorigena
  • la persistenza con cui l'odore è percepito nel tempo al recettore

Le emissioni odorigene sono considerate potenziale inquinamento ambientale, soprattutto in relazione a determinate tipologie di attività agricole o industriali (impianti di trattamento rifiuti, lavorazione fanghi di depurazione, oleifici, ecc).

Emissioni odorigene: il quadro normativo

Fino a qualche anno fa il problema delle emissioni odorigene non era stato normato a livello nazionale. È stato il Governo ad introdurre nel D.Lgs. 152/2006 una disposizione dedicata alle emissioni odorigene - presente nella Parte V.

Tale disposizione rappresenta soltanto uno dei molti aggiornamenti in materia di emissioni in atmosfera, che hanno introdotto ad opera del D.Lgs 183/217 il provvedimento attuativo delle coordinate e dei principi contenuti nella direttiva 2015/2193, relativa alla limitazione delle emissioni di alcune sostanze inquinanti originate da impianti di combustione di media grandezza, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

Questa direttiva stabilisce norme per il controllo delle emissioni nell'aria di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e polveri da impianti di combustione medi, e la necessità di monitorare le emissioni di monossido di carbonio. 

Il nuovo art. 272-bis introduce una specifica possibilità per la normativa regionale e per le Autorità Competenti di stabilire misure di prevenzione e limitazione per le emissioni odorigene, come:

  • valori limite, espressi in concentrazione volumetrica (come quantità su un volume, espresse in OUE/m3 o in mg/Nm3)
  • portate massime o concentrazioni massime da definire in sede di autorizzazione (quantità su tempo, espresse in OUE/s)
  • procedure per definire in ambito autorizzatorio criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili intorno allo stabilimento
  • eventuali piani di contenimento per le emissioni

La norma prevede un'ammenda fino a 10.000€ o l'arresto fino ad un anno, nei confronti di chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti in sede di autorizzazione.

Più nello specifico, quindi, la questione è delegata a livello regionale.

La Regione Lombardia ha pubblicato le linee guida di settore per le emissioni odorigene con la Delibera della Giunta regionale n. IX/3018 del 15 febbraio 2012 (Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno), che vengono riconosciute come il riferimento più completo in materia di controllo delle emissioni odorigene, e ha definito, nell’ambito della Delibera della Giunta regionale n. 1495 del 24 ottobre 2011, i criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas, dedicando una parte al monitoraggio delle emissioni odorigene.

La Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta regionale n. 13-14554 del 9 gennaio 2017, ha pubblicato le Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno determinate sulla base della Legge Regionale 43/2000.

La Regione Emilia-Romagna, con la Delibera della Giunta regionale n.1495 del 24/10/2011 ha fornito criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas che prevedono specifiche misure strutturali e gestionali, obbligo per le autorizzazioni di prevedere un piano di monitoraggio per le emissioni odorigene, l’effettuazione di campagne di rilevamento per le emissioni odorigene sia alle sorgenti che a monte dell’impianto, autocontrolli e valori guida.

Nella provincia autonoma di Trento, la Giunta provinciale ha adottato, sulla falsa riga delle Linee Guida lombarde, specifiche linee finalizzate a definire un metodo chiaro per la caratterizzazione delle emissioni odorigene e il loro impatto sul territorio circostante, che si applicano ai nuovi impianti che richiedono Autorizzazioni Integrate Ambientali per gli impianti di trattamento di rifiuti organici. Prevedendo in fase autorizzativa un apposito studio di impatto odorigeno mediante simulazione di dispersione. Mentre per gli impianti esistenti soggetti ad autorizzazione ambientale l’applicazione è prevista solo in caso di ricorrenti e significative segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione.

La Regione Puglia, invece, con la Legge regionale del 16 aprile 2015 n. 23 ha modificato la Legge regionale n. 7/1999 già modificata dalla Legge regionale 17/2007, stabilendo all’art. 1, comma 1, che le emissioni in atmosfera di sostanze odorigene deve osservare le concentrazioni limite indicate dall’allegato tecnico della stessa norma, che risposta tali limiti in termini di concertazione di odori e di corrispondente concentrazione in volume per ogni sostanza considerata, oltre alle indicazioni del metodo di analisi di riferimento.

Anche altre regioni (Veneto, Abruzzo, Basilicata e Friuli-Venezia Giulia) si preparano a presentare norme settoriali in materia di emissioni odorigene con previsioni di limiti oppure di controlli da parte delle Agenzie regionali per la protezione dell’Ambiente”.

In questo eterogeneo panorama di normative regionali, per il perseguimento del processo di armonizzazione su scala nazionale della normativa sulle emissioni odorigene avviato con l’entrata in vigore dell’art. 272 bis, il Consiglio nazionale del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), nella seduta del 3 ottobre 2018, ha adottato la Delibera n. 38/2018 di approvazione del documento Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene – Documento di sintesi , per fornire agli Enti di Controllo informazioni per la scelta degli approcci adeguati ad effettuare un’azione di prevenzione, controllo e valutazione delle emissioni odorigene.

L'attività di campionamento e analisi di LabAnalysis Group

LabAnalysis Group svolge un'attività di misura dell'odore e di caratterizzazione delle sostanze odorigene utilizzando l'olfattometria dinamica, secondo la norma UNI EN 13725, attraverso strumenti ad alta sensibilità e l'utilizzo di panel di rinoanalisti. La metodica è applicabile per la determinazione della concentrazione di odore di campioni ottenuti da matrici come flussi gassosi convogliati (camini) da sorgenti areali come biofiltri, vasche di depurazione o cumuli e da matrici come aria ambiente ed ambienti di lavoro.

La caratterizzazione chimica delle sostanze odorigene (prevista da diversi decreti, come la L.R. Puglia n.23 del 16/04/2015) viene effettuata mediante il campionamento della matrice sottoposta a caratterizzazione (aria, emissione in atmosfera, emissione da biofiltro, etc) con supporti specifici come canister, bag e fiale.
In funzione dei parametri odorigeni e/o delle famiglie di parametri da quantificare sono previsti specifici metodi analitici e sistemi di analisi tra i quali si possono annoverare quelli basati su principi gascromatografici con spettrometria di massa abbinati al desorbimento termico, come previsto dalla norma EPA TO15 ed EPA TO17. La versatilità del campionamento mediante canister consente di variare la durata del monitoraggio da 30 minuti a 48 ore.

L'impatto delle emissioni in atmosfera viene determinato tramite l'applicazione di un modello di dispersione atmosferica: il CALPUFF, realizzato da Earth Tech Inc. per conto della California Air Resources Board (CARB) e dell'U.S. Environmental Protection Agency (US EPA).

LabAnalysis Group, assieme a SMA Green & Smart Solutions, organizza un webinar dedicato a questo tema il 30 settembre 2020: GreenTalks | Le Emissioni Odorigene - dalla consulenza alle analisi, dai riferimenti normativi ai casi studio.
La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati!

Per ulteriori informazioni o se interessato contattare
info@labanalysis.it